IL CONSULENTE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE

Il D.Lgs n°40 del 4 febbraio 2000 Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose istituisce anche nel nostro paese la figura del Consulente per il Trasporto delle merci/rifiuti pericolose.

 

ATTIVITA` SOGGETTE

Chiunque carichi, trasporti, faccia trasportare e scarichi (* 1) materie pericolose appartenenti ad una delle tredici classi ADR è tenuto ad applicare almeno alcune prescrizioni (* 2)

(*1) (le imprese che si limitano a scaricare le merci pericolose alla loro destinazione finale sono esentate)

(* 2 )(anche in regime di esenzione assoluta: iscrizioni sugli imballi e tipologia d’imballo)

SERVIZI ADR/RID

il trasporto delle merci pericolose su strada e ferrovia

  • Nomina del Consulente per il trasporto delle merci pericolose
  • Classificazione delle materie in rapporto alla normativa
  • Definizione e controllo dell’idoneità degli imballaggi
  • Definizione e controllo etichettatura ed iscrizioni sugli imballaggi e sui colli
  • Esame della documentazione ADR
  • schede di sicurezza aggiornate con ultima versione della normativa ADR
  • Controllo idoneità dei veicoli
  • Applicabilità dell’esenzione totale o parziale
  • Formazione del personale interessato
  • Redazione della Relazione annuale
  • Aggiornamento normativo
  • Stesura relazioni relative ad eventuali incidenti
  • Controllo e aggiornamento delle procedure operative in atto e stesura di eventuali procedure mancanti, aventi come oggetto il carico e lo scarico, la formazione del personale, il controllo dell’ adeguatezza delle unità di trasporto, dell’autista, della documentazione e la gestione delle emergenze