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MUD (modello unico di dichiarazione ambientale)

Il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale, previsto dalla L. 70/94) è la dichiarazione che sostituisce tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia e notificazione previsti in materia ambientale e va presentato, ogni anno, entro il 30 aprile alla Camera di Commercio competente per territorio

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Formazione


I nostri corsi di formazione/informazione presso le aziende hanno per tema l’ambiente e la relativa legislazione, sono rivolti a:

  • operatori del settore
  • addetti al trasporto
  • case farmaceutiche e professionisti interessati

Oltre all’acquisizione delle nozioni utili per un comportamento a norma di legge, vogliamo trasmettervi il nostro senso di responsabilità e rispetto per il territorio, tramite un adeguato adempimento degli obblighi legislativi in materia ambientale.

M.U.D. (Modello Unico Di Dichiarazione Ambientale)

Il M.U.D.(modello unico di dichiarazione ambientale, previsto dalla L. 70/94) è la dichiarazione che sostituisce tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia e notificazione previsti in materia ambientale e va presentato, ogni anno, entro il 30 aprile alla Camera di Commercio competente per territorio.
Deve essere presentato un M.U.D. per ciascuna unità locale con sede nella provincia.

– I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. sono:

per la produzione di rifiuti speciali non pericolosi:

  • le imprese e gli enti produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, coma 3, lettere c), d), g) che abbiano più di 10 dipendenti e precisamente:
    – rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
    – rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
    – rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

 

– per la produzione di rifiuti speciali pericolosi:

  • le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

– per la gestione dei rifiuti speciali:

  •  i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • i soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
  • le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
  • le imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a euro 7.746,85 limitatamente ai soli rifiuti pericolosi:

– per le attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati:

  • i comuni;
  • i consorzi di comuni;
  • le comunità montane;
  • le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e    assimilati.

– per i  rifiuti costituiti da veicoli fuori uso:

  • le imprese che effettuano attività di autodemolizione, frantumazione di veicoli e di altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03

– per  i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti:

  • il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta.

– per i rifiuti non assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione:

  • i gestori del servizio pubblico

– per gli imballaggi immessi sul mercato ed esportati:

  •  i produttori di imballaggi vuoti, che effettuano nel territorio nazionale,la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno, secondo il regolamento del CONAI;
  • gli autoproduttori di imballaggi;
  • gli importatori di imballaggi vuoti e pieni;
  • gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni.

– per gli imballaggi riutilizzati:

  • i riutilizzatori.

I soggetti che non hanno effettuato nell’anno di riferimento alcuna delle attività per le quali è prevista la comunicazione rifiuti non devono presentare il MUD.

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti, lo devono presentare esclusivamente su supporto informatico o telematicamente.

Il produttore di rifiuti può presentare la comunicazione MUD alternativamente su supporto cartaceo, informatico o telematico.

Il MUD può essere presentato: su supporto cartaceo, su supporto informatico o telematicamente.

1) Presentazione su supporto cartaceo

Per la compilazione su supporto cartaceo deve essere utilizzata la modulistica in distribuzione presso lo sportello dell’ Ufficio Ambiente

Comunicazione semplificata del MUD presentata su supporto cartaceo:

E’ prevista una scheda semplificata che consente ai produttori (e solo ad essi) che non abbiano più di 3 tipologie di rifiuti, e che per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari, di adempiere all’obbligo compilando solo 2 fogli.

2) Trasmissione del MUD obbligatoria dal 2013

Tutti i dichiaranti sono obbligati all’utilizzo della trasmissione telematica
(firma digitale, chiavetta USB).

La scadenza per la presentazione è fissata per il 30 aprile di ogni anno

Modalità di presentazione solo per la trasmissione cartacea

La trasmissione rifiuti, deve essere presentata, unitamente all’attestazione di versamento dei diritti di segreteria:

  • mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.
  • mediante consegna diretta alla sede della Camera stessa.